Art. 4.

      1. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le misure di protezione di cui all'articolo 2, distinte per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti alla medesima data di entrata in vigore, per i quali devono essere individuati i relativi tempi di adeguamento.